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Ulteriore modifica all’art. 68 CAD in materia di acquisizione di soluzioni informatiche da parte della P.A. (viene introdotto il cloud computing e vengono indicati i criteri per la valutazione comparativa)

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 Dopo la recente modifica dell’art. 68 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ad opera del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, il legislatore – per iniziativa del Governo Monti – ha predisposto un’ulteriore modifica al medesimo art. 68 CAD, ad opera questa volta dell’art. 9 bis D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

In forza dell’art. 9 bis ult. cit. (rubricato “Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione”), l’art. 68 CAD risulta innovato come segue:

 Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) – D.Lgs. 82/2002

 

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

 

1-bis.  A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano una valutazione comparativa delel diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

 

1-ter. Ove dalla  valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilita’ di accedere a soluzioni gia’ disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.

 

Di seguito si riporta la versione immediatamente precedente:

 

 Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) – D.Lgs. 82/2002

 

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software combinazione delle precedenti soluzioni.

 

Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.

 

 


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